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Focus – Prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di  lavoro copia della propria certificazione verde  COVID-19

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, dal 15 dicembre 2021 scatterà per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo vaccinale anche relativamente alla terza dose. La terza dose sarà somministrabile soltanto a seguito della decorrenza di cinque mesi dal ciclo primario vaccinale e l’obbligo sarà esteso anche al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività̀ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ovvero tutte le strutture che richiedono autorizzazione sanitaria), ad esclusione dei contratti esterni”.

Inoltre, tra le principali novità introdotte, si segnala che è stato riformulato il testo dell’art. 4 del Decreto n. 44  del 1° aprile 2021 (convertito con legge n. 76 del 28 maggio 2021) attinente all’obbligo vaccinale e ai controlli nei confronti del personale sanitario iscritto all’Ordine e alla eventuale sospensione in caso di non adempimento all’obbligo.

In particolare viene innanzitutto sottolineato come la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, vengono indicati i casi in cui non sussiste – per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – l’obbligo di vaccinazione e la stessa può essere omessa o differita; nello specifico ciò può avvenire solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

Nei successivi commi vengono fornite indicazioni relativamente alla procedura di sospensione del personale che non adempia all’obbligo vaccinale prescritto. In tali casi, un ruolo fondamentale è svolto dagli Ordini  degli esercenti  le  professioni  sanitarie, i quali – operando in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali e avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC) devono eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti l’avvenuta vaccinazione.

L’Ordine professionale territorialmente competente nel caso non risulti l’avvenuta effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento alla terza dose) dovrà invitare l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Una volta decorsi i termini sopra meglio specificati, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale (anche con riguardo alla dose di richiamo successiva al ciclo primario) ne deve dare comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, in caso di personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

Si precisa che l’atto di accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale che iene adottato, all’esito delle verifiche, da parte dell’Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria con annotazione nel relativo Albo professionale. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato (all’Ordine territoriale competente e, se del caso, al datore di lavoro) del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per l’intero periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.