Negli uffici di ospedali e cliniche la richiesta della cartella clinica arriva quasi sempre così: al banco, senza citare alcuna norma, e viene lavorata con il tariffario per il rilascio di copie. È un riflesso operativo consolidato, e da qualche anno convive con un problema. Se il paziente chiede i propri dati ai sensi dell’art. 15 del RGPD, la prima copia è gratuita (art. 12, par. 5). Lo ha stabilito la Corte di giustizia nella causa C-307/22, che riguardava proprio un paziente, e lo ribadisce il Garante nelle FAQ pubblicate ad agosto 2026.
C’è poi un passaggio meno discusso. L’art. 15 dà diritto alla copia dei dati personali, non automaticamente alla fotocopia del fascicolo. Il titolare deve però fornire copia integrale dei documenti quando questo serve a garantire esattezza, completezza e intelligibilità delle informazioni. Chi lo decide? Il titolare, sentito il DPO. Non lo sportello, e non il modulo prestampato.
Il terzo punto è il più pratico. Davanti a un’istanza generica il Garante, richiamando le Linee guida EDPB 1/2022, invita a una certa indulgenza verso chi non conosce il Regolamento e suggerisce di chiedere all’interessato se stia agendo ai sensi del RGPD o della legge 241/1990. Non è una formalità: cambiano termini, costi e rimedi. Sul mancato riscontro a un’istanza di accesso documentale, infatti, il Garante non ha competenza.
Fuori dal perimetro dell’Autorità restano anche le valutazioni cliniche: il Garante non giudica la correttezza tecnico-scientifica di ciò che il medico ha scritto. Può però contestare alla struttura la mancata adozione di accorgimenti per la comprensibilità e l’esattezza dei dati in cartella (art. 92 del Codice).
Per le strutture il lavoro è concreto e poco glamour: modulistica, tariffari, istruzioni al front office. Chi chiede la propria cartella raramente sa cosa sia l’art. 15. Riconoscerlo è compito di chi riceve la richiesta.