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A seguito dell’adozione del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 che estende l’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 (GreenPass) nell’ambito lavorativo pubblico e in quello privato, Confindustria Nazionale ha pubblicato nella giornata di ieri una nota di aggiornamento riguardo a tali aspetti.

E’ importante ricordare che il decreto legge in oggetto si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” ed “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”, che essi siano lavoratori subordinati, lavoratori dipendenti di imprese che eroghino servizi in regime di appalto, lavoratori autonomi (collaboratore, consulente, fornitore, etc), lavoratori interinali, stagisti/tirocinanti, volontari.

Tale decreto rende obbligatorio ai suddetti soggetti, qualora intendano accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta – di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.

La nota di Confindustria si sofferma sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare prime indicazioni operative, tenuto conto della imminente entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021) e del carattere decisivo del possesso del GreenPass nella tutela della salute.

Forti ed importanti le implicazioni dal punto di vista del trattamento e protezione dei dati personali:

  1. Il Titolare del trattamento dovrà attuare una valutazione della nuova base giuridica quale strumento di trattamento dei dati personali dei propri dipendenti/collaboratori nonché delle modalità di trattamento e protezione di tali dati, ponendo particolare attenzione alle finalità perseguite e/o da perseguire (ad esempio la gestione dei turni di lavoro e/o quella delle trasferte per motivi di lavoro) che potrebbero configurarsi quali trattamenti al limite.
    • Resta inteso e chiaro, anche a seguito dei chiarimenti dell’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, che in alcun caso il dato trattato dovrà/potrà essere conservato dal Titolare del trattamento e che gli unici dati che saranno conservati riguarderanno i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul GreenPass (ad es.: assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
  2. in termini di misure da adottare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) si dovrà rendere disponibile un’informativa sul trattamento dei dati personali contenente, quale base giuridica, l’adempimento a un obbligo di legge; quindi non sarà necessaria la prestazione di un esplicito consenso da parte dell’interessato ma dovranno essere specificate le conseguenze in caso di rifiuto al trattamento.
  3. Il Titolare del trattamento inoltre, in conformità alle disposizioni del GDPR, dovrà provvedere alla nomina del soggetto (interno e/o esterno) autorizzato al trattamento di tali dati.
  4. Il Titolare, infine, dovrà attuare una attività di sensibilizzazione e formazione del proprio personale.

Per maggiori informazioni questo il link alla nota di aggiornamento: L’estensione del Green pass al lavoro privato

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