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Cessazione dello stato di emergenza sanitaria e principali novità del Decreto n. 24 del 24 marzo 2022: dalla graduale eliminazione del green pass alla istituzione dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (da oggi in vigore) recante le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il decreto si pone l’obiettivo di adottare specifiche e meno restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus da attuarsi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo p.v.

Di seguito alcune delle più rilevanti novità

Istituzione temporanea dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale
In primis è stata temporaneamente istituita (fino al 31 dicembre 2022) – al fine di continuare a disporre,  anche  successivamente  alla cessazione dello stato di emergenza, di una struttura con adeguate capacità di risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da  COVID-19,  nei  limiti  delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente – un’Unità  per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l’adozione  di altre misure di  contrasto  alla  pandemia.

Obbligo vaccinale
Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario viene previsto che l’obbligo vaccinale duri fino al 31 dicembre 2022; per le altre categorie di soggetti interessati dall’obbligo vaccinale, l’obbligo cessa il 15 giugno 2022.

Graduale eliminazione del green pass base e del green pass rafforzato
È stata delineata una “road map” per la graduale eliminazione del green pass base e del green pass rafforzato. In particolare, prima della eliminazione del green pass prevista in via generale (e salvo qualche eccezione) a partire dal 1° maggio 2022, è stato disposto un periodo (dal 1° aprile al 30 aprile p.v.) durante il quale verrà mantenuto l’obbligo di l’esibizione del green pass per accedere a determinate attività e servizi.

Ad esempio sarà possibile accedere ai seguenti servizi e attività soltanto ai soggetti muniti e che esibiranno una certificazione verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test(cosiddetto  green  pass base):
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo,  al chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati (fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia)
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f)  partecipazione del pubblico agli spettacoli   aperti   al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono all’aperto.
Resta invece, per il periodo sopra indicato, l’obbligo di esibizione del green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione) per accedere, ad esempio, ai seguenti attività e servizi:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport  di  squadra  e  di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi  adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle  persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità’;
  b) convegni e congressi;
  c)  centri culturali, centri sociali e  ricreativi,  per   le attività che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri educativi per l’infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative attività di ristorazione;
 d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi,  che si svolgono al chiuso.

Isolamento e autosorveglianza
A decorrere dal 1° aprile 2022 per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento di consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione  di  SARS-CoV-2, effettuato  anche  presso  centri  privati  a  ciò abilitati.
A decorrere sempre dal 1° aprile 2022 viene applicato a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati  positivi  al SARS-CoV-2 il regime dell’autosorveglianza. Tale regime consiste, in via generale, nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla  data  dell’ultimo  contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  ciò  abilitati,  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Nel decreto vengono inoltre stabiliti i casi in cui sarà obbligatorio, fino al 30 aprile p.v., indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ad esempio sarà necessario indossare dispositivi di tipo FFP2  per l’accesso a determinati mezzi di traporto e per il loro utilizzo (a titolo esemplificativo: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di  trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega più di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti); per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso o all’aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.


Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da quelli dove vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 e con esclusione delle  abitazioni  private è fatto obbligo,  sull’intero  territorio  nazionale,  di  indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.