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Nota di aggiornamento e integrazione all’articolo della U.C. Group sulle modalità di comunicazione in ambito del lavoro agile   

Lavoro Agile (smart working): le ultime proroghe previste – Approvata la legge di conversione del Decreto Aiuti bis 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2022), il testo tanto atteso della legge n. 142 del 2022 (di conversione del Decreto Aiuti –bis), è entrato in vigore a decorrere dalla data odierna. 

Si conferma che la Legge, come già era stato anticipato negli ultimi giorni, contiene, tra l’altro, due importanti proroghe impattanti sulla disciplina normativa dettata in materia di lavoro agile (smart working). 

In particolare, da una parte, è stata prevista una proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e 
per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e, dall’altra, una proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato. 

In entrambi i casi la nuova deadline fissata per i provvedimenti è del 31 dicembre 2022 ma le due disposizioni meritano certamente una trattazione separata al fine di poter fornire alcune opportune specifiche. 

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili ei genitori lavoratori con figli minori di anni 14 

Con l’introduzione dell’art. 23 bis nel testo del Decreto Aiuti bis: 

1.  è stata prorogata a fine anno la previgente scadenza fissata al 30 giugno 2022 attinente al diritto per i lavoratori fragili sia del settore pubblico che del settore privato di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.   

Si ricorda, tra l’altro, che rientrano nella categoria dei lavoratori fragili tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una delle seguenti condizioni: 

  1. di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; 
  2. in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; 

2. è stata prorogata a fine anno la precedente scadenza fissata al 31 luglio 2022 attinente al diritto di beneficiare della proroga del diritto di ricorrere al lavoro agile anche, sia nel settore pubblico che nel settore privato, per i lavoratori che possono essere considerati più a rischio di esposizione al virus SARS-CoV-02 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, a seguito di valutazione da parte di medici competenti; 

3. è stata prorogata a fine anno la precedente scadenza fissata al 31 luglio 2022 attinente al diritto di ricorrere al lavoro agile per i lavoratori genitori di figli minori di età sotto i 14 anni. In particolare, per poter usufruire della proroga è necessario che il lavoratore abbia almeno un figlio che rispetti tale requisito di età. 

Per poter far valere il diritto, di cui al presente punto 3, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali bisogna non rientrare in una di queste ipotesi: 

  1. presenza nel medesimo nucleo familiare di altro genitore che risulti essere beneficiario di strumenti di sostegno del reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; 
  2. presenza nel medesimo nucleo familiare di genitore non lavoratore. 

Si ricorda cha la modalità di lavoro agile, affinché la normativa in oggetto sia applicabile alla fattispecie concreta è necessario che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. 

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato 

Con l’inserimento dell’art. 25 bis nel testo del Decreto Aiuti bis, sono state prorogate a fine anno e con esclusivo riferimento al settore giuslavoristico privato: 

  1. sia la possibilità per i datori di lavoro di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  2. sia la possibilità per i datori di lavoro di applicare la modalità agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni normative al riguardo dettate, anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa previsti, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).