Diritto all’Oblio: il confine tra la tutela dei dati personali e il diritto di cronaca
Le novità introdotte dalla “Riforma Cartabia”
Il diritto all’oblio è uno dei diritti esercitabili dall’interessato, secondo quando stabilito dal Reg. UE 2016/679, l’art. 17 dello stesso regolamento attribuisce infatti al Titolare del trattamento l’obbligo di rimuovere i dati che riguardano l’interessato senza ingiustificato ritardo. Le ramificazioni che questo diritto prende possono essere molteplici, si pensa infatti che il diritto all’oblio sia equiparabile al diritto alla cancellazione, ma quest’ultimo si configura solo come conseguenza.
Il GDPR fa coincidere il diritto all’oblio con il diritto alla cancellazione solo applicato nei casi in cui:
- i dati non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più finalità;
- l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste nessun motivo legittimo per procedere al trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società; dell’informazione e trattati sulla base del consenso di un minore.
L’attenzione data al diritto all’oblio nasce anche dalle esigenze dell’attuale realtà storica: tutto ciò che condividiamo e facciamo transitare nel web non potrà essere dimenticato, il web e i suoi meccanismi digitali sono una memoria senza limiti.
Ma quindi come tutelare i propri dati nel web e quando assumono, invece, rilevanza le informazioni personali dell’utente? Non è semplice dare una risposta univoca a queste fattispecie, a ricordarci del diritto all’oblio, da sempre, sono le implicazioni che quest’ultimo subisce in relazione al diritto di cronaca o di informazione. Il trattamento dei dati personali in relazione al diritto di cronaca dovrebbe avvenire nel rispetto di tre fondamentali criteri:
- di interesse pubblico;
- di attualità;
- di veridicità.
Molto spesso assistiamo allo spasmodico bisogno da parte di testate giornalistiche, di comunicare dati personali le cui finalità non sono sufficienti a giustificarne il trattamento, causando un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità di una determinata vicenda. La Giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali, con decisioni n. 434 del 20 dicembre 2012, n. 31 del 24 gennaio 2013 e n. 275 del 15 giugno 2017 stabilisce che “sviluppi successivi di una medesima vicenda, impongono al detentore di un archivio giornalistico online di aggiornare i dati ivi contenuti, altresì procedendo a deindicizzare tali informazioni rendendole non accessibili dai principali motori di ricerca”.
A riportare in auge il “giovane” diritto all’oblio è stata, inoltre, l’introduzione della riforma Cartabia.
Con tale riforma è stato introdotto, nelle disposizioni attuative del codice di procedura penale, l’art. 64-ter “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, il quale dispone che “La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione, può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento”. Ulteriore interesse ha suscitato la modalità con la quale si esercita tale richiesta, difatti il soggetto interessato potrà riferirsi direttamente alla cancelleria del giudice che ha emesso sentenza di assoluzione o decreto di archiviazione, garantendo un procedimento immediato e più semplice.
Pertanto, sulla base di quanto sopra specificato è opportuno riflettere sull’impatto che la realtà digitale ha nella vita reale, il confine che tante volte viene superato quando si tratta di dati personali può essere arginato. Pretendere oggi che le informazioni personali vengano sottratte alla pubblica circolazione nel web non è sicuramente cosa semplice, il mondo digitale ha una memoria storica salda, l’unica esigenza che emerge però, si ravvisa nel voler dimenticare.
La U.C. Group in qualità di società di consulenza in materia di trattamento dati personali resta a disposizione dell’interessato in caso di richiesta di cancellazione e/o deindicizzazione di dati personali.
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