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Aggiornamento normativo: Green Pass e le attività essenziali per le quali non è richiesto

In data 24 gennaio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 volto all’individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. 

Nello specifico vengono classificate quali esigenze essenziali e primarie: 

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato 1 del decreto (ad esempio commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari ed escluso in ogni caso il consumo sul posto);  

b)  esigenze di salute, per le quali è sempre consentito ‘accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,  nonché  a quelle veterinarie, per ogni finalità  di  prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per  quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi  e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;  

  c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;  

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. 

Il decreto ha efficacia dal 1° febbraio 2022 e comporta che per tutte le attività non previste nell’elenco sopra indicato è necessario essere in possesso di Green Pass. Quale conseguenza, i titolari delle attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione verde devono, nel complementare ambito privacy, porre in essere tutti gli adempimenti volti alla protezione dei dati personali (quali, a titolo meramente esemplificativo, redazione di informative, predisposizione e sottoscrizione di atti di nomina/designazione dei soggetti eventualmente autorizzati alla verifica del green pass; procedure aziendali complete di istruzioni per effettuare le operazioni di verifica dello stesso). 

Il DPCM in oggetto si inserisce in un contesto normativo che negli ultimissimi mesi aveva già visto l’ampliamento dell’utilizzo della certificazione verde in diversi contesti e ambiti della vita sociale. Di seguito si riportano alcune delle più recenti e di maggiore rilevanza estensioni della certificazione verde. 

Decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 

In particolare con tale decreto legge è stato previsto, tra l’altro, che a far data dal 15 febbraio 2022 vige l’obbligo di esibizione del Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori privati e pubblici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età con conseguente divieto di accesso dei suddetti lavoratori nei luoghi di lavoro in caso in cui il lavoratore non sia in possesso o non esibisca il Green Pass rafforzato.  

Le disposizioni statuite mediante tale decreto legge prevedono, inoltre e in via più generale un obbligo vaccinale (fino al 15 giugno 2022) per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, per tutti cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. 

Tale regola generale trova una eccezione nelle ipotesi di pericolo accertato per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. 

In caso di non osservanza dell’obbligo vaccinale viene applicata una sanzione amministrativa una tantum di natura pecuniaria di un importo pari a euro 100,00. 

Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 

È stato esteso (con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19) l’utilizzo del Green Pass Rafforzato anche alle seguenti attività (che si aggiungono alle attività già previste con i precedenti provvedimenti normativi): 

  • alberghi e strutture ricettive; 
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 
  • sagre e fiere; 
  • centri congressi; 
  • servizi di ristorazione all’aperto; 
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; 
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 

Inoltre il Green Pass rafforzato è stato esteso anche per l’accesso e per l’utilizzo dei mezzi di trasporto (compreso anche il trasporto pubblico locale o regionale).