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L’inserimento di un sistema di whistleblowing all’interno di un ente con un Modello Organizzativo 231 è un requisito da assolvere affinché il Modello possa essere valutato come idoneo ai fini dell’esonero da responsabilità dell’ente, per espressa previsione dell’art. 2-bis d.lgs. 231/01 che dispone quanto segue: «I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Affinché i canali per la segnalazione di condotte illecite siano efficacemente integrati all’interno del Modello, però, è necessario che questi siano conformi alle indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, pubblicate il 12 dicembre 2025. Tutto questo comporta che la corretta impostazione del sistema di whistleblowing è un presidio organizzativo da affrontare con estrema attenzione e in coordinamento con la mappatura dei rischi, i flussi informativi e il sistema disciplinare.

Sebbene l’Organismo di Vigilanza possa assumere il ruolo di gestore diretto delle segnalazioni, nella maggior parte dei casi e al fine di mantenere la massima attenzione e priorità sullo svolgimento delle proprie funzioni tipiche agisce in sinergia con il soggetto designato come gestore della segnalazione. Anche perché è prioritario che l’OdV possa vigilare sul sistema di whistleblowing e verificare l’esistenza e l’adeguatezza del canale, nonché l’efficace applicazione delle procedure.

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, le Linee Guida ANAC considerano le condotte ritorsive o ostative alla segnalazione, la violazione del dovere di riservatezza circa l’identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, il mancato rispetto delle procedure e le omissioni relative alle comunicazioni ricevute. Il precipitato organizzativo, pertanto, dev’essere la previsione di sanzioni specifiche.

Va posta infine particolare attenzione agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, dal momento che le attività relative alle segnalazioni di whistleblowing sono trattamenti di dati personali che pertanto devono rispettare tutti i principi del GDPR, nonché l’obbligo di svolgere una valutazione d’impatto privacy in quanto obbligatoria prima dell’attivazione del canale.